Illegittima l’inclusione in via forfettaria nel contributo mensile. Non si possono stabilire in via aprioristica necessità imponderabili e imprevedibili

In assenza di una norma specifica la Cassazione, con la sentenza n. 11894 del 9 giugno 2015, ha sancito che le spese straordinarie in favore dei figli non possono essere ricomprese nell’assegno di mantenimento in via forfettaria, non essendo possibile stabilire in via aprioristica necessità imponderabili e imprevedibili.

Lo ha sancito la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato da una donna che chiedeva all’ex un contributo extra per le spese straordinarie.

Sul punto la prima sezione civile, con una interessante motivazione, ha sottolineato che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti;

pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.

Ha vinto la causa una donna che aveva ottenuto dai giudici di merito un assegno di 750 euro mensili, omnicomprensivo della spese straordinarie. La donna si era infatti opposta alla decisione sostenendo che l’ex marito aveva buone disponibilità economiche.