La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» per la vita del fanciullo, che, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» anche in caso di disgregazione della unione familiare pure laddove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale, sicché il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell’altro integra un atto illecito. In assenza del consenso del padre, non avendo la madre titolo giuridico per il trasferimento anagrafico dei minori, non è ammissibile un provvedimento di “cd. inibitoria”, ma tenuto conto dell’interesse preminente dei minori, può disporsi che copia del provvedimento che nega l’inibitoria venga comunicato al Comune di destinazione affinché, in caso di richiesta della madre, per i figli minori, respinga le istanze di trasferimento anagrafico degli stessi, fondandosi tali istanze su un atto contrario ai doveri discendenti dal corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Tribunale di Milano, sez. IX civile, 17 giugno 2014